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Difesa legittima e risarcimenti

I temi giuridici sollevati dal caso del gioielliere Roggero

Luciano Panzani 20/07/2026

Difesa legittima e risarcimenti Difesa legittima e risarcimenti Per moltissimi anni la disciplina della legittima difesa in Italia non ha suscitato problemi. Il codice Rocco nel 1930 con l’art. 52 c.p. aveva dettato regole che si fondavano su due pilastri fondamentali: l'attualità del pericolo di un'offesa ingiusta e la proporzione tra la difesa e l'offesa. La riforma del 2006 ha esteso il campo operativo dell’esimente, introducendo la presunzione di proporzionalità per l'uso delle armi all'interno del domicilio o nei luoghi di lavoro. La riforma del 2019 ha modificato il secondo e il terzo comma dell'art. 52 c.p. stabilendo che il rapporto di proporzionalità è sempre sussistente se si usano armi legittimamente detenute per respingere un'intrusione con violenza o minaccia. Inoltre, non è punibile chi spara se agisce in condizioni di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo. Com’è noto, il caso del gioielliere Roggero, condannato a 14 anni e nove mesi di reclusione, è completamente al di fuori del campo di applicazione della legittima difesa. Roggero è stato rapinato e quando i rapinatori erano ormai in fuga, li ha rincorsi, ha sparato senza essere in quel momento aggredito e ne ha uccisi due, colpendo successivamente uno di essi con calci e pugni. Per queste ragioni la sentenza di condanna ha riconosciuto oltre alle attenuanti generiche, l’attenuante della provocazione, cioè di aver agito nello stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui. Ciò ha consentito di contenere la condanna ( va ricordato che i morti sono stati due) in 14 anni e nove mesi. Si tratta di una pena equa, ridotta rispetto ai 17 anni inflitti in primo grado. Non ci pare probabile che il condannato possa beneficiare della grazia.
 
Il recentissimo disegno di legge sicurezza contiene una norma che esclude il diritto al risarcimento del danno causato da chi reagisce ad un’aggressione nei suoi confronti. Secondo la Presidente del Consiglio si tratta di affermare un principio: “Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto”. Si tratterebbe di una sorta di estensione della legittima difesa anche alla sfera civile. La norma parte da un problema effettivo, perché le sfere di esenzione da responsabilità penale e civile non sempre coincidono. L’intervento, tuttavia, va studiato con cautela. La Corte Costituzionale a proposito della responsabilità civile dei magistrati ha già stabilito che non può essere negato il risarcimento quando sia questione di diritti inviolabili della persona, in particolare il diritto alla salute, perché sarebbero altrimenti lesi gli artt. 2, 3, 32 Cost. Il problema non si pone quando chi reagisce difende un suo diritto primario (ad esempio chi si oppone a un tentativo di stupro). In altri casi occorre distinguere. Il disegno di legge 1532 presentato da alcuni senatori di FdI, che non è ancora il testo del ddl del Governo, prevede che “Il risarcimento non è dovuto se il danneggiato ha posto in essere la condotta, consapevole e volontaria, con violenza non lieve alla persona o al patrimonio o con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. E’ evidente che c’è una notevole differenza tra la violenza alla persona e la violenza al patrimonio.  Il DDL governativo esclude il diritto al risarcimento per chi, mentre commette alcuni gravi reati, subisce un danno a opera della persona offesa. Tra i reati figurano la violenza sessuale, il furto in abitazione, la rapina e il sequestro di persona a scopo di estorsione. Non pare che anche questo testo, che non richiede che vi siano gli estremi della legittima difesa, si sottragga sempre al rischio di escludere il diritto al risarcimento del danno dell’aggressore, anche al di fuori di ogni vincolo di proporzionalità con l’offesa da questi posta in essere, oltre i limiti stabiliti dalla Corte Costituzionale. Il nostro Paese non prevede la pena di morte come sanzione per un reato, per quanto grave. Di conseguenza, la morte o la lesione grave dell’aggressore può essere lecita soltanto quando sia l’unico mezzo per opporsi a quest’ultimo, non altrimenti. 
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