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Difesa legittima e risarcimenti
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Luciano Panzani 20/07/2026
Il recentissimo disegno di legge sicurezza contiene una norma che esclude il diritto al risarcimento del danno causato da chi reagisce ad un’aggressione nei suoi confronti. Secondo la Presidente del Consiglio si tratta di affermare un principio: “Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto”. Si tratterebbe di una sorta di estensione della legittima difesa anche alla sfera civile. La norma parte da un problema effettivo, perché le sfere di esenzione da responsabilità penale e civile non sempre coincidono. L’intervento, tuttavia, va studiato con cautela. La Corte Costituzionale a proposito della responsabilità civile dei magistrati ha già stabilito che non può essere negato il risarcimento quando sia questione di diritti inviolabili della persona, in particolare il diritto alla salute, perché sarebbero altrimenti lesi gli artt. 2, 3, 32 Cost. Il problema non si pone quando chi reagisce difende un suo diritto primario (ad esempio chi si oppone a un tentativo di stupro). In altri casi occorre distinguere. Il disegno di legge 1532 presentato da alcuni senatori di FdI, che non è ancora il testo del ddl del Governo, prevede che “Il risarcimento non è dovuto se il danneggiato ha posto in essere la condotta, consapevole e volontaria, con violenza non lieve alla persona o al patrimonio o con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. E’ evidente che c’è una notevole differenza tra la violenza alla persona e la violenza al patrimonio. Il DDL governativo esclude il diritto al risarcimento per chi, mentre commette alcuni gravi reati, subisce un danno a opera della persona offesa. Tra i reati figurano la violenza sessuale, il furto in abitazione, la rapina e il sequestro di persona a scopo di estorsione. Non pare che anche questo testo, che non richiede che vi siano gli estremi della legittima difesa, si sottragga sempre al rischio di escludere il diritto al risarcimento del danno dell’aggressore, anche al di fuori di ogni vincolo di proporzionalità con l’offesa da questi posta in essere, oltre i limiti stabiliti dalla Corte Costituzionale. Il nostro Paese non prevede la pena di morte come sanzione per un reato, per quanto grave. Di conseguenza, la morte o la lesione grave dell’aggressore può essere lecita soltanto quando sia l’unico mezzo per opporsi a quest’ultimo, non altrimenti.
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