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Remigrazione, incentivi al difensore e diritto di difesa

Appare incostituzionale la norma che incentiva l'avvocato del migrante che accetta l'espulsione

Luciano Panzani 21/04/2026

Remigrazione, incentivi al difensore e diritto di difesa Remigrazione, incentivi al difensore e diritto di difesa Con un emendamento al testo del decreto sicurezza (d.l. 23/2026), in fase di conversione in legge, il Senato ha approvato l’art. 30 bis che prevede incentivi economici al difensore del migrante che accetti di essere espulso dal territorio italiano. Il Consiglio Nazionale Forense è incaricato di riconoscere al difensore con fondi statali la somma di 615 euro, ma a condizione che il migrante sia stato effettivamente espulso ed allontanato dall’Italia. Il Consiglio Nazionale Forense con un proprio comunicato ha dichiarato di non esser mai stato coinvolto nella redazione dell’emendamento e ne ha chiesto lo stralcio, non rientrando tale attività nei suoi fini istituzionali. Anche l’ANM, Magistratura Democratica e l’Organismo congressuale dell’Avvocatura hanno sollevato rilievi, censurando anche un’altra disposizione che elimina l’attuale accesso automatico del migrante al gratuito patrocinio, che rimarrà soltanto per quelli che non abbiano risorse per pagarsi la difesa. All’atto pratico, la differenza è modesta. Quasi tutti sono privi di mezzi, sì che la norma rischia di introdurre inutili complicazioni burocratiche per fruire del gratuito patrocinio che aumenteranno gli oneri per lo Stato. Sul piano generale, si tratta di un passo indietro che restringe il diritto di difesa.
 
La previsione di un incentivo economico a favore del difensore del migrante che lo convinca ad accettare l’espulsione rappresenta una grave violazione dei più elementari principi deontologici dell’avvocatura. Il difensore si troverebbe in conflitto di interessi, perché incentivato ad essere pagato per una misura che in linea di principio nuoce, anziché giovare, al cliente. L’art. 24 della Costituzione garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma tale diritto verrebbe ad essere condizionato nel suo esercizio dall’opposto interesse dell’avvocato a guadagnarsi i 615 euro. Legittimo erogare denaro al migrante che accetta di lasciare l’Italia, ma lo Stato non può “comprarsi” il difensore. La norma è bizzarra, e ci si augura che possa essere stralciata. Altrimenti dovrà essere fermata dal Presidente della Repubblica o dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale. 
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