Versione stampabile Riduci dimensione testo Aumenta dimensione testo

Incertezze e lacune sull'obbligo di polizza contro le catastrofi

L'assicurazione resa obbligatoria per le imprese

Claudio Di Donato 25/09/2024

Incertezze e lacune sull'obbligo di polizza contro le catastrofi   Incertezze e lacune sull'obbligo di polizza contro le catastrofi L’assicurazione obbligatoria per le imprese contro i rischi catastrofali introduce un principio discutibile. Il governo impone alle imprese di sottoscrivere polizze sul modello kasko, estendendo così l’obbligo che finora riguarda esclusivamente la responsabilità civile per danni verso terzi (ad esempio Rc auto e condomini).  Per essere efficace, l’assicurazione obbligatoria deve avere un costo ragionevole e correlato all’entità della copertura dei rischi e alla sua natura di assicurazione collettiva secondo il principio della mutualità. E invece l’obbligo contiene molti elementi di incertezza e lacune preoccupanti, a partire dalla mancanza di serie storiche sui premi pagati. L’impresa deve assicurare le immobilizzazioni quali terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. La copertura non è prevista per l’attivo circolante (cioè materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci) che in molte imprese ha un valore superiore ai beni assicurabili. Lascia perplessi poi la definizione degli eventi catastrofali.
 
Addirittura il decreto è più restrittivo della legge, limitando il campo alle calamità derivanti dalla fuoriuscita dagli argini dei corsi d’acqua, dei laghi e dei bacini, escludendo mareggiate, trombe d’aria, bombe d’acqua, neve e incendi incontrollati. Insomma, l’impresa sul lungomare ma distante da corsi d’acqua non sarà mai risarcita, ma dovrà assicurarsi. E in generale le imprese dovranno pagare una polizza perché lo Stato e gli enti locali non provvedono alla realizzazione di opere pubbliche per arginare i danni degli eventi naturali. Altra forte limitazione è circoscrivere l’efficacia della copertura ai beni che si trovano nell’area delimitata dallo stato di calamità decretato dalle autorità competenti. In pratica, per l’esondazione che non fa scattare lo stato di calamità non sono previsti indennizzi. Altra novità è l’introduzione della sanzione indiretta. La legge prevede che si “terrà conto” dell’eventuale inadempienza, ma senza alcuna precisazione. Manca infine la disciplina per l’eventuale trasferibilità della polizza. Le uniche certezze al momento sono la creazione di un mercato importante e di consistenti entrate per l’erario, considerato che tali polizze sono soggette all’Iva del 22,50%. Davanti all’aumentata frequenza di eventi catastrofali, è legittimo che lo Stato non possa più garantire i costi delle ricostruzioni, ma cittadini e imprese dovrebbero essere liberi di assicurarsi o meno.
Altre sull'argomento
Altro parere
Altro parere
Putin a razzo verso il fallimento
Tragedie e verità (amare)
Tragedie e verità (amare)
Sintesi degli editoriali dei principali quotidiani
Pubblica un commento
Per inserire un nuovo commento: Scrivi il commento e premi sul pulsante "INVIA".
Dopo l'approvazione, il messaggio sarà reso visibile all'interno del sito.